È scontro di carte bollate nel tribunale amministrativo
del Lazio.
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Dopo la sospensione dai subaffidamenti giubilari e la successiva esclusione dalla gara per i subaffidamenti strutturali fino al 2027,
Trotta Bus Services ha presentato un doppio ricorso al TAR del Lazio, vincendo parte della
causa amministrativa contro Atac.
L’oggetto del contendere è il subaffidamento strutturale di8 linee fino al 2027, eventualmente prorogabile fino al 2029, che fu assegnato lo scorso gennaio a Miccolis+Cilia Italia per il lotto 1 nord-est e ad Autoservizi Troiani per il lotto 2 est, divenuto operativo durante la scorsa primavera.
Il 17 dicembre 2024, in sede di valutazione delle offerte,
la Commissione valutatrice di Atac aveva chiesto “ulteriori chiarimenti in
ordine a taluni disallineamenti [non meglio specificati] che emergerebbero –
prima facie – tra la Vostra offerta e quanto rappresentato nella relazione di
congruità e nei suoi allegati”.
Trotta con comunicazioni immediatamente successive ha confermato
di voler partecipare alla gara, richiedendo ad Atac “di conoscere in anticipo
le criticità da voi riscontrate per poter fornire gli opportuni chiarimenti in
modo da rendere utile l’incontro”.
Una richiesta a cui Atac non ha dato seguito, escludendo
successivamente Trotta dalla gara per gli inadempimenti che avevamo raccontato
al momento in un articolo dedicato.
Il TAR ha ritenuto ingiusto il comportamento adottato da
Atac:
[...] Fermo quanto sopra, deve anche ricordarsi che l’Amministrazione – proprio al fine di garantire il migliore risultato – ha l’obbligo di svolgere ogni verifica nella pienezza del contraddittorio con la parte interessata e nel rispetto delle regole di trasparenza, collaborazione e buona fede (nonché assicurando, come appena precisato, parità di trattamento tra i competitor).
Il Collegio ritiene, però, che nella fattispecie – come giustamente denunciato – tali regole non sono state rispettate, in quanto, stante il peculiare svolgimento dei fatti sopra riassunto, è in concreto avvenuto che la ricorrente – a causa di una sorta di “silenzio rifiuto” della S.A. rispetto alla fissazione di una nuova audizione e/o alla indicazione delle criticità rilevate – ha conosciuto le anomalie/non congruità contestate soltanto con il provvedimento di esclusione; ciò che, per contro, né l’Ordinamento dei contratti, né la lex specialis della procedura, consentono.
Invero, dallo scambio di note sopra testualmente riportato, nonché dalle difese in giudizio della resistente, risulta che ATAC ha, letteralmente, rifiutato il contraddittorio in sede di verifica dell’anomalia per il solo fatto che la società non ha presenziato alla audizione fissata, come se ciò potesse comportare la decadenza dal diritto di partecipare al procedimento.
Pertanto il TAR ha accolto parzialmente il ricorso di Trotta Bus Services,
annullando l’esclusione dell’azienda, ma al contempo respingendo la domanda di
annullamento dell’aggiudicazione e di inefficacia del contratto: Atac è stata
condannata al pagamento delle spese di lite, valutate in 5mila euro per ricorso
(10mila totali). L’azienda municipalizzata dei trasporti capitolini dovrÃ
adesso valutare se ricorrere in secondo grado al Consiglio di Stato.
Vista il non annullamento del contratto, Cilia+Miccolis e
Troiani continueranno comunque a gestire le linee esternalizzate così come
previsto dall'aggiudicazione.
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