Dopo l’azione dei sindacati confederati, il TAR riafferma la
propria sentenza.
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Con una seconda sentenza dello scorso aprile, il TAR del Lazio ha respinto l’istanza di sospensiva formulata da Orsa Ferrovie, Fast Confsal e Ugl ferrovieri rispetto alla nuova regolamentazione provvisoria della
Commissione di garanzia, per il servizio di trasporto ferroviario.
Un ricorso che era stato già presentato dalla FILT CGIL e
respinto per ragioni analoghe: i giudici del Lazio hanno ritenuto che le
motivazioni dei ricorrenti fossero troppo generiche e prive di indicazioni
concrete sull'irreparabilità del danno al diritto di sciopero. Inoltre, nella
valutazione degli interessi in gioco, le rivendicazioni delle organizzazioni
sindacali sono state considerate meno rilevanti rispetto alla tutela degli
utenti del trasporto regionale, anche nei giorni festivi.
La nuova regolamentazione ha introdotto, infatti, il rispetto
delle fasce di orarie di garanzia 7:00-10:00 e 18:00-21:00 dei giorni festivi,
in aggiunta a quelle già previste per i giorni feriali.
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