Autobus: Trotta contro Atac per i subaffidamenti
Secondo il tribunale amministrativo Atac ha agito negando il contraddittorio in sede di conferma dell’offerta.
È scontro di carte bollate nel tribunale amministrativodel Lazio.
Se ti piace il nostro lavoro, allora supportaci, basta un caffè!Dopo la sospensione dai subaffidamenti giubilari e la successiva esclusione dalla gara per i subaffidamenti strutturali fino al 2027,Trotta Bus Services ha presentato un doppio ricorso al TAR del Lazio, vincendo parte dellacausa amministrativa contro Atac.
L’oggetto del contendere è il subaffidamento strutturale di 8 linee fino al 2027, eventualmente prorogabile fino al 2029, che fu assegnatolo scorso gennaio a Miccolis+Cilia Italia per il lotto 1 nord-est e ad AutoserviziTroiani per il lotto 2 est, divenuto operativo durante la scorsa primavera.
Il 17 dicembre 2024, in sede di valutazione delle offerte,la Commissione valutatrice di Atac aveva chiesto “ulteriori chiarimenti inordine a taluni disallineamenti [non meglio specificati] che emergerebbero –prima facie – tra la Vostra offerta e quanto rappresentato nella relazione dicongruità e nei suoi allegati”.
Trotta con comunicazioni immediatamente successive ha confermatodi voler partecipare alla gara, richiedendo ad Atac “di conoscere in anticipole criticità da voi riscontrate per poter fornire gli opportuni chiarimenti inmodo da rendere utile l’incontro”.
Una richiesta a cui Atac non ha dato seguito, escludendosuccessivamente Trotta dalla gara per gli inadempimenti che avevamo raccontatoal momento in un articolo dedicato.
Il TAR ha ritenuto ingiusto il comportamento adottato daAtac:
[...] Fermo quanto sopra, deve anche ricordarsi chel’Amministrazione – proprio al fine di garantire il migliore risultato – hal’obbligo di svolgere ogni verifica nella pienezza del contraddittorio con laparte interessata e nel rispetto delle regole di trasparenza, collaborazione ebuona fede (nonché assicurando, come appena precisato, parità di trattamentotra i competitor).
Il Collegio ritiene, però, che nella fattispecie – comegiustamente denunciato – tali regole non sono state rispettate, in quanto,stante il peculiare svolgimento deifatti sopra riassunto, è in concreto avvenuto che la ricorrente – a causa diuna sorta di “silenzio rifiuto” della S.A. rispetto alla fissazione di unanuova audizione e/o alla indicazione delle criticità rilevate – ha conosciutole anomalie/non congruità contestate soltanto con il provvedimento diesclusione; ciò che, per contro, né l’Ordinamento dei contratti, né la lexspecialis della procedura, consentono.
Invero, dallo scambio di note sopra testualmente riportato,nonché dalle difese in giudizio della resistente, risulta che ATAC ha,letteralmente, rifiutato il contraddittorio in sede di verifica dell’anomaliaper il solo fatto che la società non ha presenziato alla audizione fissata,come se ciò potesse comportare la decadenza dal diritto di partecipare alprocedimento.
Pertanto il TAR ha accolto parzialmente il ricorso di Trotta Bus Services,annullando l’esclusione dell’azienda, ma al contempo respingendo la domanda diannullamento dell’aggiudicazione e di inefficacia del contratto: Atac è statacondannata al pagamento delle spese di lite, valutate in 5mila euro per ricorso(10mila totali). L’azienda municipalizzata dei trasporti capitolini dovràadesso valutare se ricorrere in secondo grado al Consiglio di Stato.
Vista il non annullamento del contratto, Cilia+Miccolis eTroiani continueranno comunque a gestire le linee esternalizzate così comeprevisto dall'aggiudicazione.